Al fine di coordinare le attività della comunità a livello locale il Comitato di Servizio, tenendo conto sia della distribuzione territoriale delle comunità locali e sul territorio, sia dell’esigenza di assicurare la funzionalità dell’organo, è chiamato ad individuare con cadenza triennale le zone nell’ambito delle quali vengono costituiti Organismi di coordinamento; a tali Organismi, che sono composti da un numero di membri corrispondente a quello delle comunità locali presenti nella zona di riferimento, spetta il compito di:
1. promuovere le attività della comunità a livello locale, in sintonia con gli indirizzi programmatici e le indicazioni dell’Assemblea e del Comitato di Servizio;
2. fornire assistenza e supporto ai pastorali e in genere a tutte le comunità della zona, prestando particolare attenzione alle esigenze delle comunità locali in difficoltà o di recente costituzione;
3. promuovere la formazione di nuove comunità locali;
4. svolgere una costante azione di comunione tra le Comunità locali operanti nella zona di riferimento e con le altre realtà di ispirazione carismatica e promuovere la collaborazione con le realtà ecclesia li locali.